Art.11: Limitazioni di sovranità

Sequenza degli articoli:

  • INTRODUZIONE: I primi 12 articoli della Costituzione sono SovraOrdinati a tutto.
  1. Art.11 Cost: LA NOSTRA COSTITUZIONE NON CONSENTE ALL’ITALIA DI STARE IN EUROPA IN UN CONTESTO DI IMPARITA’ DI CONDIZIONI COME LO E’ QUELLO ATTUALE.
  2. LUCIANO BARRA CARACCIOLO: “LA GERMANIA DISPONE DI CONDIZIONI DI RISERVA NEI TRATTATI EUROPEI DI CUI  GLI ALTRI STATI-MEMBRI NON DISPONGONO”.

 

 

INTRODUZIONE: I primi 12 articoli della Costituzione sono SovraOrdinati a tutto.

I primi 12 articoli rappresentano i Principi Fondamentali della Costituzione.
Questi 12 articoli sono gerarchicamente SovraOrdinati a qualsiasi legge, norma, accordo/trattato sia nazionale che internazionale/estero.
Nello specifico:
I 12 articoli fondamentali fissano i paletti che delimitano i confini entro cui l’Italia può recepire o meno una norma, legge, accordo/trattato internazionale nel suo ordinamento.
Semplicemente:
Se la norma, legge, accordo/trattato internazionale è in contrasto o violazione di anche 1 solo dei 12 principi fondamentali, questi NON potranno essere recepiti/sottoscritti da alcun governante, ATTENZIONE: nemmeno se il governante in carica godesse di una maggioranza assoluta!
Per ulteriori approfondimenti vedi pag ControLimiti costituzionali.

 

 

1) Art.11 Cost: LA NOSTRA COSTITUZIONE NON CONSENTE ALL’ITALIA DI STARE IN EUROPA IN UN CONTESTO DI IMPARITA’ DI CONDIZIONI COME LO E’ QUELLO ATTUALE.

IN EUROPA LA SOVRANITA’ (IN QUESTO CASO MONETARIA) E’ STATA CEDUTA TOTALMENTE, E COME SE NON BASTASSE, E’ STATA CEDUTA IN UN CONTESTO DI IMPARITA’ DI CONDIZIONI.

Art.11 Cost: L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Gli accordi europei NON rispettano queste prerogative fondamentali della nostra Costituzione, eppure ne siamo inspiegabilmente soggetti, benché la nostra Carta si esprima in merito in modo pressoché ineccepibile, come constata l’avv. Marco Mori di seguito:

Avv. MARCO MORI: “Il punto centrale, dal punto di vista tecnico, è spiegare la differenza e l’incompatibilità che c’è evidente tra trattati europei e la nostra costituzione.
Spesso quando si parla in questi termini arriva subito l’obiezione classica che in realtà la costituzione sia subordinata ai trattati europei e che quindi non abbia senso andarsi a porre il problema dell’eventuale incompatibilità.
Questo è completamente FALSO!
Fortunatamente confermato dalla giurisprudenza costante della Corte Costituzionale che ancora nel 2014 con la sentenza n 238, ha fatto una pronuncia assolutamente fondamentale e in linea con quanto detto già in passato, ribadendo ancora una volta la superiorità della nostra carta sui trattati europei, in base ad alcuni paletti ben precisi che si chiamano così detti controlimiti, ovvero significa che la parte prima della nostra carta (quindi principi fondamentali e la parte prima), è SOVRAORDINATA alle norme dei trattati europei.
Ora noi sappiamo che in linea generale l’articolo 10 della nostra costituzione prevede che l’Italia si debba uniformare alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.
L’art 11 poi fissa i paletti.
Fissa un paletto che è assolutamente chiaro benchè sia stato oggetto di una manipolazione interpretativa senza precedenti.
l’art 11 dice che l’Italia in linea di principio consente alle limitazioni di sovranità, in condizioni di reciprocità con gli altri Stati, purchè però il fine di queste limitazioni sia la pace e la giustizia.
Potete anche verificarlo coi vostri occhi nell’estratto dell’articolo riportato qui di seguito:

Art. 11: …..; consente, IN CONDIZIONI DI PARITA’ (e non di IMPARITA’ [n.D.A.]) con gli altri Stati, alle LIMITAZIONI (e non CESSIONI TOTALI [N.d.a.]) di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni (principio infranto dal Trattato di Maastricht, dal Trattato di Lisbona, e dal Meccanismo Europeo di Stabilità – [N.d.a.]).

Ora una delle prime distorsioni è proprio sulla differenza tra limitare la sovranità e cederla.
Cedere la sovranità, cioè dare un proprio potere dello Stato che ricordiamo significa un potere che appartiene al popolo perchè l’art. 1 prevede che la sovranità appartenga al popolo.
Quindi Cedere significa dare qualcosa su cui il popolo non potrà più ovviamente decidere attraverso gli strumenti che ben conosciamo della democrazia rappresentativa.
Ora , in una situazione di questo tipo, se io prendo un potere sovrano, che appartiene al popolo e lo do per sempre a titolo definitivo a un terzo soggetto, non sto limitando la mia sovranità, la sto completamente cedendo.
L’art. 11 nasce per le Nazioni Unite, dove per altro se andiamo a vedere, mancano le condizioni di reciprocità,  perchè sappiamo perfettamente che 5 stati hanno diritto di veto, quindi se andiamo a vedere addirittura alla lettera l’art. 11 della costituzione, nemmeno la nostra adesione all’ONU avrebbe una  legittimità sotto questo aspetto,  perchè chiaramente se c’è uno Stato che ha diritto di veto, io Italia non sono in parità di condizioni con questo Stato, e questo è un concetto assolutamente chiaro.”
  (Cit. Avv. Marco Mori).

Va da sè che per quanto riguarda l’adesione dell’Italia al trattato dell’Unione Monetaria Europea (Trattato di Maastricht), valgono espressamente gli stessi principi di qui sopra.
L’Italia poteva aderire all’UEM solo limitando la sua sovranità a parità di condizioni con gli altri Stati.
Siccome in Europa tale parità di condizione non sussiste, oltre che l’Europa impone di fatto una cessione (e NON limitazione) di porzioni sempre più grandi di sovranità a livello comunitario, fino alla cessione totale definitiva, questo significa che l’Italia non poteva e non  può di fatto aderire all’Euro.
Infatti, la cessione di sovranità imposta nel Trattato di Maastricht, NON è stata fissata A CONDIZIONI DI PARITA’ con gli altri Stati: Di fatti, come constata l’avv Paola Musu di seguito:

Avv. PAOLA MUSU: “Le quote della BCE sono detenute dalle Banche Centrali Nazionali dei paesi membri in proporzioni assolutamente impari, in cui la Banca Centrale tedesca risulta essere la principale azionista!
In questo modo, il potere decisionale si trova ad essere distribuito in modo profondamente iniquo, facendo si che di fatto la Germania si trovi impropriamente nella posizione di poter decidere per tutti, riuscendo in tal modo ad imporre le sue volontà; a seguire nella graduatoria vengono, l’Inghilterra, la Francia e solo dopo l’Italia che suo malgrado dovrà sempre sottostare alle volontà dei maggiori azionisti.” 
(Cit. Avv. Paola Musu)

In altre parole, se l’Italia voleva aderire all’Euro, essa non lo poteva fare con la moneta Euro, ma avrebbe dovuto partecipare all’Unione solo e unicamente conservando la propria moneta, ovvero la Lira, esattamente come l’Inghilterra ha conservato la Sterlina, la Svezia la Corona Svedese, la Polonia lo Zloty, e così tutte le altre Nazioni che sono in Europa con la propria moneta sovrana in rispetto della propria costituzione democratica (Nota Bene: lo Stato democratico che adotta una moneta straniera che non è la sua, è sottoposto sistematicamente ad uno schema di Stato colonia, che per sua natura non è democratico in quanto dominato da colui che gli fornisce in prestito la moneta in uso).

ATTENZIONE: Qui non è questione di aver scelto male per il fatto di aver adottato l’Euro, semplicemente non si poteva scegliere. Il mantenimento della Sovranità monetaria della Lira era una condizione assolutamente obbligatoria sancita dalla nostra carta costituzionale. E questo aspetto cruciale pone di fatto l’Euro in una condizione di completa anticostituzionalità che in altre parole significa ILLEGALE.
E tutti coloro i quali ne sono stati responsabili, ne dovrebbero rispondere dinanzi alla corte suprema.
Parliamo di reati massimi come:
– “Delitti contro la personalità dello Stato”,
– “Tradimento della patria”,
– “Oltraggio alla costituzione”,
solo per citare i salienti (vedi “Denuncia Musu-Barnard” e “Denuncia Mori“).

RICAPITOLANDO TUTTE LE VIOLAZIONI DELL’ART 11:

Come si evince dall’art.11,  le disposizioni dei limiti a cui i nostri governanti sono soggetti in materia di trattati internazionali sono:

  • A) LIMITAZIONI e NON cessioni.
  • B) Le limtazioni devono avvenire in un contesto di PARITA’ di condizioni (reciprocità con gli altri Stati).
  • C) Le limitazioni PARITARIE possono essere fatte a patto che le finalità siano la PACE e la GIUSTIZIA.

Ebbene..
Nel caso di Maastricht:

  • – (A) Non solo NON sono state fatte limitazioni ma cessioni.
  • – (B) Non solo le cessioni NON sono state fatte in condizioni di parità ma di imparità.
  • – (C) Ma le cessioni addirittura NON sono neanche state fatte con la finalità di pace e giustizia!

Le finalità dell’Unione EuroMonetaria infatti sono di natura commerciale, e soprattutto sono:
– sfavorevoli alla Repubblica italiana,
mentre viceversa
– favorevoli ai nostri competitors diretti.
Questo perché, come spiegato nella pag “Pillola dimostrativa“, l’Euro funziona alterando i cambi dei paesi partecipanti, scontando al ribasso i cambi dei paesi forti (come la Germania) e al rialzo quelli dei paesi deboli (come l’Italia).
Quindi chi ha sottoscritto il Trattato di Maastricht, ha compiuto un atto di intelligenza (un trattato/accordo corrisponde ad un atto di intelligenza) ostile alla Rebubblica, art. 243 del Codice Penale (vedi pag. “Art.243: Accordi ostili“), “atto ostile che in quanto tale, dovrebbe essere denunciato e processato per direttissima” (Cit. Avv Marco Mori).

Scritto da: Cristian Minerva:
Fonti: Avv. Marco Mori (video intitolato “IL TRAMONTO DELLA DEMOCRAZIA“). Avv. Paola Musu. Giuseppe Guarino, Luciano Barra Caracciolo, e molti altri fra i massimi esperti giuristi – costituzionalisti.

 

 

2) LUCIANO BARRA CARACCIOLO: “LA GERMANIA DISPONE DI CONDIZIONI DI RISERVA NEI TRATTATI EUROPEI DI CUI  GLI ALTRI STATI-MEMBRI NON DISPONGONO”.

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE SEZIONE CONSIGLIO DI STATO, NEL 2021.

LUCIANO BARRA CARACCIOLO (min 10:00): “Siccome noi possiamo aderire ad organizzazioni internazionali a condizioni di parità con le altre nazioni, se la nazione più importante dell’UE (cioè la Germania [n.d.a]), in base al SUO sistema di rimissione alla Corte, si riserva di limitare/ restringere nei suoi confronti il contenuto del trattato appena sottoscritto da tutti gli altri, riservandosi di estendere le prerogative costituzionali tedesche a danno del tratato, ne risulta che la Germania va a disporre nel trattato di una condizione di RISERVA di cui le altre Nazioni membre del trattato NON dispongono. “

Fonte per LUCIANO BARRA CARACCIOLO:

 

 

Nota Bene: Tutti gli articoli presenti all’interno del sito “CRISTIAN MINERVA”, sono stati elaborati sulla base di pubbliche informazioni comunemente reperibili sul web (e dunque considerate di pubblico dominio), e sono stati scritti avvalendosi di tutte le fonti a loro volta citate. 

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