Art.139: Irriformabilità Repubblica

Sequenza degli articoli:

  • ART.139 Cost: IRRIFORMABILITA’ DELLA FORMA REPUBBLICANA

 

 

ART.139 Cost: IRRIFORMABILITA’ DELLA FORMA REPUBBLICANA

NESSUNA REVISIONE O RIFORMA PUO’ SOVVERTIRE IL SISTEMA DI PRINCIPI E VALORI CONTRASSEGNANTI L’ASSETTO COSTITUZIONALE ORIGINARIO.

Art.139 Cost: La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

La Costituzione della Repubblica Italiana è un testo costituzionale di tipo rigido, gerarchicamente sovraordinato alla legge ordinaria e modificabile solo da leggi di rango costituzionale.
A fianco a questo limite, circa lo strumento utilizzabile, sono stati previsti anche specifici limiti alla revisione costituzionale che definiscono quelle norme e quei principi costituzionali che restano assolutamente immodificabili anche da leggi costituzionali.

L’articolo 139: Il primo limite alla revisione costituzionale si rinviene nell’art. 139, che sottrae alla revisione costituzionale la “forma repubblicana”. In dottrina si è sostenuto che tale limite deriverebbe dal risultato del Referendum istituzionale del 1946 che ha decretato il passaggio dalla monarchia alla Repubblica. L’Assemblea costituente, essendo vincolata al rispetto di tale decisione popolare, ha sentito il bisogno di esplicitare il limite anche nei confronti del legislatore costituzionale futuro. In questo caso non è possibile organizzare un referendum istituzionale sul ritorno alla monarchia.
Parte della dottrina si è domandata se, pur in presenza dell’art. 139, non fosse possibile individuare un procedimento idoneo a modificare la forma repubblicana. In senso contrario, si è sottolineato – ad esempio da Mortati – che, avendo il procedimento di revisione costituzionale la funzione di mantenere viva nel tempo la Costituzione, adeguandola alle esigenze che vengano in emersione successivamente, essa non potrebbe sovvertire il sistema di principi e valori contrassegnanti l’assetto originario, ovvero, qualsiasi revisione costituzionale non può riformare i principi e i valori fondamentali espressi nella forma originale della costituzione: Ciò sta a significare che i principi fondamentali della Costituzione sono irriformabili.

Gli altri limiti alla revisione costituzionale: Accanto al limite imposto dall’art. 139, si rinvengono comunemente altri limiti alla revisione della Costituzione: alcuni espressi – ancorché meno chiaramente – ed altri impliciti. Alla prima categoria possono ricondursi i diritti “inviolabili” dell’uomo (art. 2) ed il principio di unità ed “indivisibilità” della Repubblica (art. 5). La forma repubblicana è sottratta non solo all’abolizione (che avverrebbe in caso di restaurazione della monarchia), bensì anche alla revisione. L’art. 139 della Costituzione va letto insieme all’art. 1, che definisce l’Italia una repubblica democratica fondata sul lavoro. L’art. 1 riassume le caratteristiche essenziali della forma repubblicana. Non è solo il nome di repubblica ad essere sottratto alla revisione ma tutto l’insieme dei principi che concorrono a formare la forma repubblicana delineata dall’art. 1.

I diritti inviolabili: Parte della dottrina ritiene che i diritti inviolabili dell’uomo, menzionati esplicitamente dalla Costituzione, non siano modificabili attraverso il procedimento di revisione costituzionale. In particolare gli articoli immodificabili (almeno in peius) sarebbero l’art. 2 e gli articoli 13-16 concernenti le libertà che la Costituzione stessa definisce nel testo “inviolabili”. Considerando tra i diritti inviolabili anche il diritto alla vita e al rispetto della persona umana, anche l’articolo 27 potrebbe considerarsi immodificabile nei suoi principi fondanti (responsabilità penale personale, umanità delle pene, presunzione d’innocenza, rifiuto della pena di morte).[2] Si tratta di diritti definiti inviolabili (art. 2 Cost.), e per questo parte integrante ed essenziale della forma repubblicana.

Il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica: Quanto al principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, è da dire che esso oppone un ostacolo insormontabile ad ipotesi di secessione, quand’anche consacrate in leggi costituzionali.

I principi supremi: Tra i limiti impliciti si fanno in genere rientrare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale, parzialmente coincidenti con i valori consacrati nei primi 12 articoli della Costituzione (compresi nella rubrica “Principi fondamentali”). La forma repubblicana è sottratta non solo all’abolizione (che avverrebbe in caso di restaurazione della monarchia), bensì anche alla revisione. Per questo, i principi supremi che caratterizzano la forma repubblicana (desumibili in primo luogo dall’art. 1, che definisce l’Italia una repubblica democratica) non possono essere modificati. Il limite dei “principi supremi” è stato ripetutamente richiamato dalla Corte Costituzionale (cfr. le sentenze n. 18 del 1982, 170 del 1984, 1146 del 1988 e 366 del 1993). Nel 2014, con la sentenza n. 238, la Corte costituzionale, dichiarando incompatibile con i principi supremi di cui agli artt. 2 e 24 Cost. (diritto alla tutela giurisdizionale e diritti inviolabili dell’uomo) la consuetudine internazionale che aveva impedito ai giudici italiani di conoscere delle cause di risarcimento dei danni dei cittadini italiani deportati dalle truppe naziste tra il 1943 e il 1945, coglie l’occasione per una ricostruzione organica del concetto di principi supremi, riconducendo a unità la giurisprudenza resa in sede di limiti alla revisione costituzionale e di controlimiti opposti all’applicazione di norme prodotte in ordinamenti esterni. [3]

ATTENZIONE:  Le cessioni di sovranità invocate dall’UE precludono la sistematica dissoluzione dello Stato, e dunque della Repubblica, la quale come detto non può essere riformata, o peggio ancora abolita come lo sarebbe nel caso degli Stati Uniti d’Europa.
In oltre come visto negli obbiettivi dell’Unione Europea (Vedi pag. “Art.3TUE: Obbiettivi dell’UE” e pag “Art.127TFUE: Stabilità dei prezzi“), “L’obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato «SEBC», è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell’Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione definiti nell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea”.
Si Badi Bene: Significa che la stabilità dei prezzi è anteposta a qualsiasi diritto, compresi quelli inderogabili dell’uomo, il che rende gli USE un oltragio a qualsiasi costituzione democratica degna di tale definizione.

Note:

  1. ^ Colloca Stefano, Due domande sui limiti alla revisione costituzionale, in RIFD. Rivista internazionale di filosofia del diritto, 2012 fasc. 3, pp. 383 – 411.
  2. ^ «La Corte, chiamata a giudicare della legittimità costituzionale di norme che consentivano l’estradizione per reati puniti con la pena capitale dallo Stato richiedente, ha sottolineato che nel nostro sistema costituzionale inammissibilità della pena di morte si configura nel quale proiezione della garanzia accordata al bene fondamentale della vita, che è il primo dei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’art. 2 della Costituzione» (sentenza n. 223 del 1996, nonché sentenza n. 54 del 1979). Riportato in: I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte costituzionale, pag. 12, dal sito ufficiale della Corte
  3. ^ «Con la sentenza n. 238 del 2014 La Corte sembra aver finalmente voluto chiarire, pur senza fornire argomentazioni teoriche approfondite, che gli sforzi di quei segmenti giurisprudenziali convergono tutti verso un concetto unitario di limiti giuridici che garantiscono l’identità dell’ordinamento costituzionale, riunendo così gli esiti dei molti rivoli della sua giurisprudenza sui “principi supremi”, “fondamentali”, “essenziali”»: così P. Faraguna, Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale, FrancoAngeli, Milano, 2015, pagg. 20-21

Scritto da: Cristian Minerva

Fonte: Limiti alla revisione costituzionale

 

 

Nota Bene: Tutti gli articoli presenti all’interno del sito “CRISTIAN MINERVA”, sono stati elaborati sulla base di pubbliche informazioni comunemente reperibili sul web (e dunque considerate di pubblico dominio), e sono stati scritti avvalendosi di tutte le fonti a loro volta citate. 

————————————

© 2012 Tutti i diritti riservati

Cristian Minerva