Art.18: Associazioni segrete

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  • Art.18 Cost: SONO VIETATE LE ASSOCIAZIONI SEGRETE CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI INTERFERENZA SULL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI ORGANI COSTITUZIONALI.

 

 

Art.18 Cost: SONO VIETATE LE ASSOCIAZIONI SEGRETE CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI INTERFERENZA SULL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI ORGANI COSTITUZIONALI.

LE NOTE ASSOCIAZIONI CHE SI RIUNISCONO A PORTE CHIUSE MANTENENDO SEGRETO IL CONTENUTO DELLE DISCUSSIONI/DECISIONI (vedi BILDERBERG e SIMILARI), LO FANNO IN VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE.

Art.18 Cost: I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente [2, 39, 49], senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [14 ss. c.c.; 270, 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies, 270 sexies, 271, 305, 306, 416, 416 bis c.p.; XII disp.fin.].

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare [XII disp.fin.; 270 c.p.; 210 T.U.L.P.S.].

La Legge 25 Gennaio 1982, n. 17, detta legge Anselmi, promulgata in seguito alla scoperta dell’associazione segreta P2, ha introdotto la seguente specifica:

Legge N.17 (Legge ANSELMI): “Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall’art. 18 della Costituzione, quelle che, anche all’interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovverorendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale”.

Ebbene:
Attualmente esistono molte associazioni private non governative, presiedute da uomini che ricoprono incarichi estremamente importanti in molteplici funzioni pubbliche, le quali associazioni si riuniscono a porte rigorosamente chiuse mantenendo rigido segreto sul contenuto discusso nelle riunioni, oltre che sulle decisioni che ne scaturiscono.
Gli esempi di queste associazioni sono molteplici, tutti documentati e tutti corrispondenti alle caratteristiche sopra indicate.
Fra i vari citiamo:
– Gruppo Bilderberg (in primis).
– Gruppo dei 30 (ovvero i 30 banchieri più importanti del mondo).
– Aspen.
Solo per citare i salienti..
Secondo quanto riportato anche dalla stampa nazionale, la 61^ riunione del cosiddetto ‘Club Bilderberg’ tenutasi a Roma nel nov 2012, avrebbe riunito personalità influenti dell’economia, della finanza, della politica, nonché rappresentanti di vertice dello Stato e del Governo italiano in carica.
Sempre la stampa riporta che a tali riunioni si sarebbero incontrati i soci del c.d. ‘Club Bilderberg’, tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali, ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte, ed anche reciprocamente, i soci.
Sempre la stampa riporta che all’ultima riunione avrebbe preso parte Mario Monti, ovvero il presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana in carica, insieme ad alcuni suoi ministri di spicco.
Detto ciò:
Vista la segretezza di tale associazione, e l’influenza delle personalità che ne prendono parte, sarebbe indiscutibilmente doveroso che la magistratura verificasse se all’interno del c.d. Club Bilderberg, si programmino (come buona parte della pubblica opinione crede) attività dirette ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale, giacchè tutte queste condotte sono in violazione di quanto prescritto dalla legge Anselmi, determinando quindi le condizioni di un sostanziale svuotamento della democrazia, e della sovranità del Popolo italiano ed europeo.
Siccome nonostante denunce formali depositate alla Procura della Repubblica la magistratura non interviene, si lascia al lettore trarre le opportune conclusioni.

Scritto da: Cristian Minerva
Fonti: Costituzione italiana.  Esposto contro l’associazione segreta Bilgerberg.

 

 

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