ControLimiti costituzionali

Sequenza degli articoli:

  • INTRODUZIONE: Conoscendo i ControLimiti si capisce l’incompatibilità tra Costituzione e Trattati.
  1. ControLimiti Cost: L’ITALIA NON PUO’ ADERIRE INDISCRIMINATAMENTE A QUALSIASI TRATTATO INTERNAZIONALE/EUROPEO.
  2. I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA SONO SOVRAORDINATI A QUALSIASI NORMA/LEGGE NAZIONALE E INTERNAZIONALE: LO HA SENTENZIATO LA CORTE COST.

 

 

INTRODUZIONE: Conoscendo i ControLimiti si capisce l’incompatibilità tra Costituzione e Trattati.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO L. BARRA CARACCIOLO SI ESPRIME SULL’ASPETTO GIURIDICO DELLA COMPATIBILITÀ TRA COSTITUZIONE E TRATTATI.

LUCIANO BARRA CARACCIOLO (Pres. sez. consiglio di Stato): Capire se i vincoli Europei/Internazionali siano contrari/incompatibili con la nostra Costituzione è semplicissimo.
Però occorre conoscere tutta una serie di cose (della Costituzione) che nel corso degli ultimi 30 anni sono state distorte da una versione culturale mediatica dissuasoria ed elusiva che ha desertificato il sistema immunitario democratico degli italiani.” [Cit. L.Barra Caracciolo]

Fonte della dichiarazione per LUCIANO BARRA CARACCIOLO:

 

 

 

ControLimiti Cost: L’ITALIA NON PUO’ ADERIRE INDISCRIMINATAMENTE A QUALSIASI TRATTATO INTERNAZIONALE/EUROPEO.

SONO I CONTROLIMITI A FISSARE I PALETTI DI CONFINE, E ATTUALMENTE TALI PALETTI NON SONO RISPETTATI.

Sentenza n.86 del 2012 Corte Cost.: “Le norme dell’Unione Europea vincolano in vario modo il legislatore interno, con il solo limite dell’intangibilità dei Principi Fondamentali (Art. 1-12) dell’ordinamento costituzionale….”

Nell’organizzazione geo-politica dell’epoca contemporanea, gli Stati Sovrani (sovrani ciascuno sul proprio territorio), sono in relazione fra loro mediante accordi/trattati volti a garantire equilibri che consentano la convivenza pacifica fra i popoli in rispetto dei propri ordinamenti democratici vigenti.
La storia ci insegna che il pericolo di sopruso da parte di uno Stato verso l’altro piuttosto che di una classe sociale a discapito di un altra, sono sempre dietro l’angolo.
A tal fine, onde evitare che chicchessia potesse impropriamente stabilire un qualsivoglia accordo in violazione dei diritti altrui, nella costituzione italiana (come in linea di massima in qualsiasi costituzione di stampo democratico) sono stati posti dei ControLimiti a tutela degli spazi di manovra consentiti entro cui poter/dover operare.
Ecco quindi come funzionano questi CONTROLIMITI:

MARCO MORI: “La costituzione PREVALE nei suoi principi fondamentali sui trattati internazionali.
Questa è una cosa che a volte non sanno nemmeno i giuristi.
Non sono aggiornati sulla giurisprudenza anche della Corte Costituzionale, che ha creato la figura dei così detti ControLimiti all’ingresso del diritto internazionale del nostro ordinamento.
Vale a dire che se una norma vìola i Princìpi Fondamentali, i primi 12 articoli quindi della carta e quelle norme che ne sono la specifica (l’attuazione vera e propria),  in questo caso la Costituzione PREVALE, e la norma di diritto internazionale deve essere dichiarata incostituzionale, con accertamento appunto demandato alla corte stessa. 

Ripetiamo: La costituzione italiana nei suoi principi è sempre SOVRAordinata (e NON SUBordinata!) a tutte le norme, leggi o trattati, nazionali o internazionali che siano, trattati europei inclusi,
– Sentenza N°86 del 2012 Corte Cost.
– Sentenza N°238 del 2014 Corte Cost.
– Sentenza N°275 del 12/2016 Corte Cost.”

(CIT. Avv. Marco Mori).

Spieghiamo meglio con un esempio:
L’art. 11 dei Principi fondamentali stabilisce che:

Art.11: “L’Italia ripudia la guerra (principio infranto dal Trattato di Lisbona [N.d.a.]) come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Ciò significa che se un governante seppur democraticamente eletto, venisse chiamato a sottoscrivere ad esempio un accordo con gli USA per dichiarare guerra contro un qualsiasi altro Stato del pianeta, non lo potrebbe fare, a maggior ragione se poi il governante in carica non fosse neppure stato eletto ma fosse a capo di un governo tecnico, peggio che peggio se poi il governo tecnico è stato istituito a mezzo di colpo di Stato finanziario (Nota Bene: Si consideri che la stra-grande maggioranza di trattati internazionali incostituzionali siglati dall’Italia, sono stati sottoscritti da governi tecnici non democraticamente eletti che in quanto tali non avevano alcuna facoltà ad agire).
Infatti l’art.1 stabilisce che:

Art.1: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nei limiti stabiliti dalla Costituzione.”

Essendo il governante democraticamente eletto cittadino italiano, ciò significa che anch’egli è sottoposto ai limiti della Cost.
In oltre non si potrebbe nemmeno procedere ad una riforma costituzionale per aderire al trattato dato che i principi della costituzione sono irriformabili e permanenti come stabilito nell’art.139:

Art.139: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.”

A questo punto, una volta capito il funzionamento della gerarchia normativa, se noi andiamo a riprendere l’art.11 dei principi, dopo il capoverso della guerra, troviamo scritto che:

Art. 11: …..; consente, IN CONDIZIONI DI PARITA’ (e non di IMPARITA’ [N.d.a.]) con gli altri Stati, alle LIMITAZIONI (e non CESSIONI TOTALI [N.d.a.]) di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni (principio infranto dal Trattato di Maastricht, dal Trattato di Lisbona, e dal Meccanismo Europeo di Stabilità – [N.d.a.]).

Ebbene:
i 3 limiti fissati dall’Art.11 non sono rispettati per le seguenti ragioni:
– 1) LIMITAZIONI: E’ stata effettuata una cessione totale (e non limitazione) di sovranità in ambito monetario.
– 2) PARITA’ DI CONDIZIONI: Le condizioni della cessione totale di sovranità monetaria sono impari essendo che le quote azionarie della BCE non sono detenute in modo paritario da tutti i paesi membri (infatti la Germania risulta essere la principale azionista della BCE).
– 3) PACE E GIUSTIZIA: Le finalità non sono la pace e la giustizia ma sono di natura economica-commerciale, finalità queste che per di più vanno pure contro gli interessi della Repubblica italiana essendo che l’Euro di fatto altera i listini prezzi dei paesi membri scontando al ribasso i listini dei paesi con cambio pesante come la Germania, e al rialzo i listini dei paesi con cambio leggero come l’Italia (si legga a tal proposito con attenzione la”Pillola 2“).
In altri termini, l’Italia NON poteva aderire all’Unione EuroMonetaria cedendo la sua sovranità monetaria, ma semplicemente poteva aderire all’Unione Europea mantenendo la sua moneta, come ha fatto ad esempio l’Inghilterra, oltre che molti altri Stati che sono in Europa ma senza l’Euro.
Siccome invece il portafogli monetario ci è stato indebitamente sottratto, ciò significa che è stato compiuto un furto che come tale va condannato.
Il problema è che questo reato non è stato denunciato e per tanto continua a perseverare con tutti i danni che ne conseguono.

MARCO MORI: “Quindi dimenticandosi di questo aspetto, nessuno considera che si potrebbero ad esempio aggredire queste politiche di bilancio (AUSTERITA’), facendo un ricorso d’urgenza verso lo Stato Centrale, per chiedere i trasferimenti di ricchezza, letteralmente pretendendo la loro creazione dal nulla come è possibile fare, per erogare i servizi fondamentali.
C’è una sentenza della Corte Costituzionale, che è la 275 del 2016 (dicembre 2016), in cui la legge della Regione Abruzzo che faceva si che si dovesse interrompere il servizio di trasporto dei disabili appena finivano i soldi in cassa, è stata dichiarata incostituzionale, perchè ovviamente i diritti fondamentali, in questo caso dei disabili, prevalgono sulle norme di bilancio.
E’ il bilancio che deve adeguarsi all’erogazione dei diritti fondamentali.
Quindi in un caso generico come quello in cui un ospedale si trova ad esempio a dover chiudere dei reparti perchè sono finiti i soldi in cassa, semplicemente il Comune fà causa al Governo Centrale invocando i trasferimenti di ricchezza stabiliti dalla costituzione. E questo vale per qualsiasi servizio pubblico.
ATTENZIONE:  Il comune deve fare causa! Non basta semplicemente sforare i vincoli imposti dal patto di stabilità.
Differentemente, limitandosi a sforare solo le soglie limite senza fare causa, le normative europee anticostituzionali possono fare  il loro decorso e l’amministrazione comunale viene sistematicamente soffocata.”
 (CIT. avv. Marco Mori).

Quindi, per ricapitolare: Grazie alla presenza di questi ControLimiti,  una qualsiasi amministrazione comunale che volesse opporsi ai blocchi anticostituzionali imposti dal patto di stabilità europeo, sarebbe nella posizione di dichiarare causa al Governo Centrale per recriminare il rispetto dei suddetti ControLimiti, e questa azione basterebbe da sola  a creare quel corto circuito che ripristinerebbe la nostra legalità costituzionale, annientando di fatto tutte le imposizioni violatorie europee.

Scritto da: Cristian Minerva.
Fonti:  Giurisprudenza dei ControLimiti . Avv. Marco Mori, Avv. Paola Musu, Paolo Maddalena (ex Corte Cost), Giuseppe Guarino (ex Corte Cost.), Gustavo Zagrebelski (ex Corte Cost), Luciano Barra Caracciolo (Corte Cost.), e molti altri…   Video “MARCO MORI: INTERVISTA 20 LUGLIO 2017“.  Video “IL TRAMONTO DELLA DEMOCRAZIA

 

 

2) I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA SONO SOVRAORDINATI A QUALSIASI NORMA/LEGGE NAZIONALE E INTERNAZIONALE: LO HA SENTENZIATO LA CORTE COST.

LE SENTENZE N°86 DEL 2012, N°238 DEL 2014, N°275 DEL 2016, DELLA CORTE COSTITUZIONALE, PONGONO VETO SULLA GERARCHIA NORMATIVA.

E’ luogo comune in ambito giuridico sentir dire che il diritto internazionale sia sovraordinato al nostro ordinamento nazionale.
Ebbene:
Il diritto internazionale è sovraordinato al diritto nazionale, fatto salvo per i Principi fondamentali della nostra Costituzione.
Infatti:

***I primi 12 articoli sono SOVRAordinati e NON subordinati alle leggi internazionali.***

Ed è la stessa Corte Costituzionale a ribadirlo con insistenza:
– Sentenza N°86 del 2012 Corte Cost.
– Sentenza N°238 del 2014 Corte Cost.
– Sentenza N°275 del 12/2016 Corte Cost.”

Si chiama giurisprudenza dei ControLimiti costituzionali.
I controLimiti costituzionali fissano i paletti che delimitano l’ingresso del diritto internazionale nel nostro ordinamento.
Significa che i primi 12 articoli della nostra Cost. definiscono quale normativa, quale legge, quale accordo l’Italia può o NON può recepire.
ATTENZIONE: Tutti gli accordi, tutte le leggi, tutte le norme che violano i primi nostri 12 articoli, sono nulli in quanto incostituzionali secondo la giurisprudenza dei ControLimiti.

Scritto da: Cristian Minerva

Fonti: Avv. Marco Mori, Avv. Paola Musu, Paolo Maddalena (ex Corte Cost), Giuseppe Guarino (ex Corte Cost.), Gustavo Zagrebelski (ex Corte Cost), Luciano Barra Caracciolo (Corte Cost.), e molti altri…

 

 

Nota Bene: Tutti gli articoli presenti all’interno del sito “CRISTIAN MINERVA”, sono stati elaborati sulla base di pubbliche informazioni comunemente reperibili sul web (e dunque considerate di pubblico dominio), e sono stati scritti avvalendosi di tutte le fonti a loro volta citate. 

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Cristian Minerva