Convenzioni di Vienna

Sequenza degli articoli:

  • INTRODUZIONE: Le convenzioni di Vienna sono norme generali gerarchicamente forti.
  1. CONVENZIONE DI VIENNA SUL DIRITTO DEI TRATTATI (1969)
  2. Art.60 (Conv.Vienna): CLAUSOLA ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO O VIOLAZIONE MATERIALE.
  3. Art.62 (Conv.Vienna): CLAUSOLA DI PRESA ATTO DELLE MUTATE CIRCOSTANZE.

 

 

INTRODUZIONE: Le convenzioni di Vienna sono norme generali gerarchicamente forti.

Nella pag. ControLimiti è affrontato l’aspetto della gerarchia normativa.
Il diritto internazionale è a sua volta soggetto ad una gerarchia normativa.
Le Convenzioni di Vienna sono norme generali sul diritto internazionale, SOVRAordinate ai Trattati.
Si tratta di svariate convenzioni stipulate a Vienna a partire dagli anni ’60, tra cui spicca la Convenzione di nostro interesse:

  • – Convenzione sul diritto dei trattati (23 maggio 1969).

Questa convenzione contiene 2 clausole che avrebbero a che fare con i Trattati Europei:

  1. – La clausola contenuta nell‘Art. 60 “inadimplenti non est adimplendum”.
  2. – La clausola contenuta nell’Art.62  “rebus sic stantibus”.

Queste 2 clausole risultano reclamabili da qualsiasi Stati-membro che ne riscontrasse il diritto (e l’Italia è uno di questi).  A seguire la spiegazione nel dettaglio.

 

 

1) CONVENZIONE DI VIENNA SUL DIRITTO DEI TRATTATI (1969).

SE LA CONTRO-PARTE DI UN TRATTATO NON HA RISPETTATO LE REGOLE, SI PUO’ RECEDERE DAL TRATTATO.

La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati è un trattato internazionale riguardante il diritto internazionale consuetudinario (o non scritto), in particolare riguardo ai trattati tra Stati.
Il trattato è stato sottoscritto a partire dal 1969 ed è entrato in vigore a partire dal 1980.
A gennaio 2013 il trattato vincola 116 Stati.[1]

Scopi:

La Convenzione si applica solo ai trattati conclusi tra Stati, essendo esclusa la possibilità che essa possa essere invocata in riferimento agli accordi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali.
Allo scopo di regolamentare questi ultimi trattati, l’Assemblea generale ha adottato la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali,[3] non ancora entrata in vigore.[4]

La convenzione ha trovati ambiti applicativi anche per quanto riguarda gli Agreement del GATT[5] e la CEDU[6].

L’aspetto importante affrontato nelle convenzioni di Vienne riguarda il diritto di recesso da un trattato da parte di uno Stato in seguito ad una violazione sostanziale compiuta da una ControParte.

Note:

  1. ^ (ENStatus della Convenzione, un.org. URL consultato il 6 ottobre 2018 (archiviato dall’url originale il 26 ottobre 2013).
  2. ^ Tullio Treves, Diritto internazionale. Problemi fondamentali, Giuffré editore, 2005, pp. 313-315, ISBN 88-14-11296-7.
  3. ^ Treves, 440-443.
  4. ^ (ENStatus della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali, un.org. URL consultato il 6 ottobre 2018.
  5. ^ F. Salvatore, Barriere tecniche al commercio: ambito di applicazione del TBT Agreement, su iusinitinere.it, 24 febbraio 2018. URL consultato il 27 aprile 2019 (archiviato il 27 aprile 2019).
  6. ^ Péter Paczolay, Il richiamo di altre fonti internazionali nelle sentenze Cedu Archiviato il 30 aprile 2019 in Internet Archive., Questione giustizia, speciale n. 1/2019 (La Corte di Strasburgo a cura di Francesco Buffa e Maria Giuliana Civinini).

Scritto da: Cristian Minerva
Fonti: Wikipedia.

 

 

2) Art.60 (Conv.Vienna):  CLAUSOLA ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO O VIOLAZIONE MATERIALE.

“INADIMPLENTI NON EST ADIMPLENDUM”.

Copia-incolla della norma (qui l’originale):

ART. 60 DELLA CONVENZIONE DI VIENNA SUL DIRITTO DEI TRATTATI DEL 1969

CAUSA DI ESTINZIONE O SOSPENSIONE DEI TRATTATI

inadimplenti non est adimplendum o eccezione di inadempimento o violazione materiale
↓↓↓
risposta all’altrui inadempimento di disposizioni sostanziali del trattato,
che porta all’estinzione del trattato.

Attenzione:

1. differenza rispetto all’exceptio non adimplenti contractus, secondo cui
l’inadempimento non sostanziale di una parte legittima le altre parti a non adempiere
pur senza causare l’estinzione del trattato;

2. differenza rispetto alle contromisure, che hanno carattere di temporaneità, e
dunque non possono portare all’estinzione ma al massimo alla sospensione del
trattato, e che hanno uno scopo coercitivo, diretto a ottenere dalla controparte
l’adempimento del trattato inadempiuto;
3. per i trattati bilaterali l’inadempimento consente alla controparte di estinguere o
sospendere discrezionalmente il trattato;

4. per i trattati multilaterali l’inadempimento consente;
a. a tutte le controparti di comune accordo di estinguere o sospendere il trattato
nei rapporti con l’inadempiente o nei rapporti tra tutte loro;
b. alla controparte specialmente interessata di sospendere il trattato nei suoi
rapporti con l’inadempiente, qualora il trattato sia bilateralizzabile come nel
caso dei trattati commerciali multilaterali;
c. alla controparte non specialmente interessata di sospendere comunque il
trattato nei suoi rapporti con l’inadempiente, qualora il trattato preveda
obblighi interdipendenti come nel caso dei trattati sul disarmo.

5. inapplicabilità di questa eccezione ai trattati di “carattere umanitario”, cioè a certi
trattati che prevedono obblighi solidali, vale a dire:
a. i trattati di diritto internazionale umanitario;
b. i trattati sui diritti umani.

Scritto da: Cristian Minerva

Fonti: ART. 60 DELLA CONVENZIONE DI VIENNA SUL DIRITTO DEI TRATTATI DEL 1969 CAUSA DI ESTINZIONE O SOSPENSIONE DEI TRATTATI

 

 

3) Art.62 (Conv.Vienna): CLAUSOLA DI PRESA ATTO DELLE MUTATE CIRCOSTANZE.

“REBUS SIC STANTIBUS”- STANDO COSI’ LE COSE”.

Stralcio tratto dal PDF redatto da Emanuele Salis e Valentina Serru – Economiapericittadini.it – ME-MMT.

Recesso dai Trattati Europei secondo il diritto internazionale generale.

I Trattati Europei, nonostante le loro peculiarità, sono a tutti gli effetti dei Trattati di diritto internazionale ed in quanto tali soggetti alle regole del diritto internazionale generale.
In primo luogo, si potrebbe applicare la norma di diritto internazionale generale in forza della quale uno Stato può recedere unilateralmente da un Trattato in seguito ad una violazione sostanziale compiuta da un’altra parte.
Ma non solo, infatti l’art.62 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati [20*] prevede la cosiddetta regola “rebus sic stantibus” [21*], in virtù della quale un mutamento fondamentale delle circostanze rispetto a quelle verificatesi al momento di conclusione del Trattato dà adito alla possibilità di recesso.
La norma individua due limiti: l’esistenza delle circostanze non abbia costituito una base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi al Trattato e che non abbia per effetto la modifica radicale della portata degli obblighi che rimangono da adempiere in base al trattato.
Tuttavia, in entrambi i casi, sia del mutamento fondamentale delle circostanze che della violazione sostanziale del Trattato da una parte, sarebbe sufficiente rimarcare la violazione degli obiettivi posti dall’art. 2 TUE sulla promozione di un progresso economico e sociale nonché la realizzazione di un elevato livello di occupazione in uno Stato.
Senza contare che la violazione del limite del 3% deficit/PIL è stata compiuta da tutti i paesi, compresa la Germania dal 2002 al 2005 e nel 2009-2010 [22*], a dimostrazione dell’insostenibilità dei parametri originariamente posti dai Trattati.
In buona sostanza per giustificare il recesso deve essersi alterato l’equilibrio che originariamente garantiva le prestazioni tra le parti, in questo caso gli Stati e l’Unione Europea dall’altra, tale da determinare un mutamento della volontà politica al mantenimento del Trattato.
In altre parole, uno Stato sovrano è sempre libero, dal punto di vista giuridico, di poter rinegoziare o recedere dai vincoli derivanti dai Trattati perché il suoi unici limiti sono la sua norma fondamentale, ovvero la Costituzione, ed il rispetto del diritto internazionale pubblico.
In conclusione, per tentare di dare una risposta al quesito posto nel titolo, non sussiste un effettivo ostacolo giuridico all’uscita dall’euro, né tantomeno all’uscita dall’Unione Europea.
Nel caso più complesso, dal punto di vista normativo, della uscita dall’euro, sia che si intenda promuovere un referendum consultivo, oppure seguire la strada della revisione dei Trattati, molto tortuosa e per questo meno auspicabile, sia che si faccia valere la revoca dello status di Stato parte dell’eurozona ricavabile dagli articoli 139 e 140 del TFUE , o infine che si invochi la clausola di diritto internazionale generale prevista all’art.62 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, si comprende facilmente che la natura del problema sia politica e non giuridica.
L’affermazione di una volontà politica di uscita dall’euro e/o dall’Unione Europea è il nodo cruciale della questione.
Poi si potrà valutare quale sia la soluzione normativamente migliore in base al contesto politico di riferimento.
O magari, anziché utilizzare gli strumenti interni ad un ordinamento sostanzialmente antidemocratico quale l’Unione Europea, preferire un meccanismo di uscita che riporti come parametro di legittimità le norme di diritto internazionale e la Costituzione che rimane l’ultimo solido presidio contro le politiche deflattive imposte dai Trattati Europei.
Probabilmente però, in questa fase, occorre ancora abbattere il muro di disinformazione che per primo inibisce la piena capacità dei cittadini di incidere nei processi decisionali della vita pubblica.

[20*] Convenzione sul diritto dei trattati Vienna, 23 maggio 1969 Art. 62: Cambiamento fondamentale delle circostanze.

1. Un cambiamento fondamentale delle circostanze intervenuto rispetto alle circostanze esistenti al momento della conclusione di un trattato e che non era stato previsto dalle parti non può essere invocato come motivo di estinzione o di recesso, a meno che: l’esistenza di tali circostanze non abbia costituito una base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi al trattato; e che tale cambiamento non abbia per effetto di trasformare radicalmente la portata degli obblighi che rimangono da adempiere in base al trattato.

2. Un cambiamento fondamentale delle circostanze non può essere invocato come motivo di estinzione o di recesso: se si tratta di un trattato che fissa un confine; o se il cambiamento fondamentale deriva da una violazione, ad opera della parte che l’invoca, sia di un obbligo del trattato, sia di qualsiasi altro obbligo internazionale a danno di qualsiasi altra parte del trattato.

3. Se, in applicazione dei precedenti paragrafi, una parte può invocare un mutamento fondamentale di circostanze come motivo di estinzione o recesso da un trattato, essa può ugualmente invocare detto mutamento come motivo di sospensione.

Scritto da: Cristian Minerva

Fonti: ME-MMT

 

 

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