Art.241: Delitti contro lo Stato

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  • Art.241 C.P: “DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ DELLO STATO”: IL MASSIMO REATO PREVISTO DAL NOSTRO CODICE PENALE.

 

 

Art.241 C.P: “DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ DELLO STATO”: IL MASSIMO REATO PREVISTO DAL NOSTRO CODICE PENALE.

CHIUNQUE ABBIA SOTTOSCRITTO TRATTATI INTERNAZIONALI CHE ABBIANO DETERMINATO UNA SOTTRAZIONE DI SOVRANITA’, HA COMPIUTO UN DELITTO CONTRO LO STATO.

Art.241 C.P: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche.

L’entità giuridica dello Stato, come l’entità fisica della persona, ha delle componenti fondanti senza le quali l’entità stessa non ha luogo/ ragione di esistere.
Infatti esattamente come la persona fisica è formata dalle sue 3 componenti quali:
MENTE,
ANIMA,
CORPO,
anche lo Stato si fonda sulle sue 3 fondanti che sono:
POPOLO,
TERRITORIO,
SOVRANITA’.
In entrambi le 2 figure, Persona Fisica (Uomo) e Persona Giuridica (Stato), nessuno dei suoi 3 elementi fondanti sopra-citati può essere tolto, pena l’annullamento/ uccisione dell’entità.
In effetti, se noi pensassimo di voler separare il corpo dalla mente, questo atto non potrebbe essere compiuto fisiologicamente perchè il corpo e la mente sono la stessa entità.
Per sottrarre la mente al corpo di una persona la si deve uccidere, compiendo l’atto più efferato e maggiormente punito dalla nostra costituzione.
Non a caso la pena prevista per il delitto/ omicidio è l’ergastolo.
Ebbene, si dà il caso che anche lo Stato (come l’uomo/persona) non può essere privato di una delle sue componenti fondanti perchè questo ne implicherebbe la sua uccisione,  equivalendo di fatto ad uccidere la sua entità (non a caso l’Art.11 dei Principi fondamentali parla di Limitazioni di sovranità, e NON Cessioni).
Quindi si ribadisce con estrema fermezza:
Chiunque sottragga allo Stato una delle sue componenti fondanti, letteralmente lo uccide, compiendo di fatto un delitto vero e proprio.
Si chiamano “DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ DELLO STATO”, e tale reato è uno dei massimi per gravità previsti dal nostro Codice Penale (se non il più grave in assoluto).
Il ragionamento è semplice:
Se uccidere una persona di persè è un atto grave, uccidere uno Stato, lo è all’ennesima potenza, inquanto è come se si stessero ”uccidendo” / annullando la somma delle sue entità individuali che lo compongono, una sorta di delitto dei delitti.
Ecco perchè si tratta di un atto di gravità incommensurabile, e chi se ne macchia dovrà essere soggetto a pene che andrebbero ben oltre l’ergastolo, arrivando potenzialmente persino all’esilio dalla nazione (anche se in effetti però la massima pena prevista è “solo” l’ergastolo).
ATTENZIONE: Come ci spiegano i massimi esperti in materia (giuristi e costituzionalisti fra cui spiccano i nomi di Giuseppe Guarino, Paolo Maddalena, Gustavo Zagrebelsky, ecc) la sovranità Monetaria è parte integrante della sovranità, e come tale non può essere ceduta (vedi Art.11 dei Principi della costituzione), per di più che i ControLimiti costituzionali, impediscono di fatto qualsiasi cessione di Sovranità, subordinando alla nostra carta qualsiasi trattato internazionale che violasse questi nostri principi fondamentali (Sentenza N.86 del 2012 Corte Cost. e Sentenza N.238 del 2014 Corte Cost.).
Chiunque lo abbia fatto, ovvero chiunque abbia sottratto allo Stato una delle sue 3 componenti fondanti, si è macchiato di omicidio, il più grave omicidio di sempre, perchè ha compiuto il delitto dei delitti:
Il delitto contro la personalità giuridica dello Stato.
Il Trattato di Maastricht del 1992 implicava la cessione della sovranità (in questo caso monetaria), e in quanto tale, non poteva essere sottoscritto dal momento che ci troviamo in completa violazione dei principi della nostra carta.
Senza contare il fatto che anche le eventuali limitazioni, e NON cessioni, sarebbero state consentite solamente a patto che:
1) le condizioni dovevano essere paritarie con gli altri Stati,
2) le finalità dovevano essere la pace e la giustizia,
mentre con Maastricht sono state effettuate cessioni di sovranità in cui:
1) le condizioni sono impari poichè ci sono Nazioni come Germania o Francia con un peso maggiore,
2) le finalità non sono di pace e giustizia ma finalità commerciali addirittura penalizzanti per la Repubblica italiana (vedi art “Pillola dimostrativa“)!
NOTA BENE (IMPORTANTE): L’Italia secondo la nostra costituzione, non poteva cedere la sua moneta Lira per prenderne in prestito una estera come l’Euro, ma bensì, poteva aderire all’Unione Europea unicamente con la propria Moneta Sovrana costituzionale, esattamente come hanno fatto molti altri Stati in rispetto della propria costituzione: L’Inghilterra con la Sterlina, la Svezia con la Corona Svedese, la Polonia con lo Zloty, e molte altre…
IN SOSTANZA: Tutti coloro i quali abbiano firmato codesti trattati violatori (Maastricht, Lisbona, MES, Fiscal compact, ecc.), hanno compiuto delitti contro lo Stato Italiano, e come tali ne devono personalmente rispondere dinanzi alla Corte Suprema.
La loro responsabilità peraltro è inequivocabile dal momento che si tratta di tutte quelle cariche istituzionali che hanno apposto la loro firma su codesti incostituzionali accordi, ponendo un sigillo indelebile sulle loro efferate azioni.
Fra le varie cariche istituzionali salienti colpevoli del delitto troviamo i nomi di Carlo Azzelio Ciampi, Romano Prodi, Massimo D’Alema, Giuliano Amato, Mario Draghi, Mario Monti, e molti altri ancora; tutti responsabili, e la loro firma è lì a testimoniarlo nero su bianco.
Si veda DENUNCIA MORI e DENUNCIA MUSU-BARNARD.

APPROFONDIMENTO SUI DELITTI (CODICE PENALE): Il nostro Codice Penale ha una rubrica dei delitti contro la personalità dello Stato.
In questa rubrica si tutelano espressamente i valori fondanti dello Stato e cioè :
POPOLO,
TERRITORIO,
SOVRANITA’.
E si puniscono le cessioni di sovranità e tutti quegli atti che vanno a menomare l’indipendenza nazionale.
Questi reati nel 2006 sono stati soggetti ad una riforma per inserire in alcune norme dei requisiti in più per la commissione del reato:
Le cessioni di sovranità ai sensi dell’art 241 del Codice Penale, diventavano reato solo se commesse con violenza e quindi la sovranità ceduta sulla base di un accordo, per il 241 non era più reato.
Questa riforma di fatto servì a sanare ex-post le cessioni di sovranità susseguitesi da Maastricht in poi.
In effetti oggi dopo le dichiarazioni come quelle di Mario Monti in cui si confessano pacificamente le intenzionalità di creare strumenti di enforcement per mezzo di crisi e di gravi crisi al fine di estorcere con la forza le cessioni di sovranità a livello comunitario, la violenza è inopinabilmente manifesta, e come tale perseguibile e punibile penalmente.
In aggiunta c’è anche l’art. 243 in cui vengono puniti gli accordi diretti a compiere atti ostili contro la personalità giuridica dello Stato:
Gli atti di intelligenza / accordi sono i trattati internazionali.
Gli atti ostili sono le cessioni di sovranità.
La flagranza di reato dunque sussiste.
E allora come mai non viene contestata?
Semplice: Perchè la magistratura è politicizzata.
Ricordiamo che la democrazia è garantita dalla separazione dei 3 poteri:
LEGISLATIVO,
ESECUTIVO,
GIUDIZIARIO.
In questo caso l’organo esecutivo (governo) e giudiziario (magistratura) si sottraggono alla suddetta separazione, minando così alla sua radice il decorso della democrazia.

Scritto da: Cristian Minerva.
Fonti: Marco Mori, Luciano Barra Caracciolo, Paolo Maddalena, Giuseppe Guarino, Gustavo Zagrebelsky, e molti altri.  Video su YouTube “SOVRANITÀ PERDUTA for Dummies – Live domande e risposte con Marco Mori

 

 

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