Art.138: Riformabilità Costituzione

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  • ART.138 Cost: LA COSTITUZIONE ITALIANA PUO’ ESSERE RIFORMATA, MA SOLO ENTRO I LIMITI DELLA SUA FORMA REPUBBLICANA CHE RESTA IRRIFORMABILE E PERMANETE.

 

 

ART.138 Cost: LA COSTITUZIONE ITALIANA PUO’ ESSERE RIFORMATA, MA SOLO ENTRO I LIMITI DELLA SUA FORMA REPUBBLICANA CHE RESTA IRRIFORMABILE E PERMANETE.

VINCOLI STRINGENTI A GARANZIA DELLA PRESERVAZIONE DELLA DEMOCRAZIA.

Art.138 Cost: Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali [116, 132, 137] sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo areferendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

La Costituzione della Repubblica Italiana è un testo costituzionale di tipo rigido, gerarchicamente sovraordinato alla legge ordinaria e modificabile solo da leggi di rango costituzionale.
A fianco a questo limite, circa lo strumento utilizzabile, sono stati previsti anche specifici limiti alla revisione costituzionale che definiscono quelle norme e quei principi costituzionali che restano assolutamente immodificabili anche da leggi costituzionali.

L’art 138 della Costituzione contempla il procedimento di revisione costituzionale e di formazione di leggi costituzionali, differenziandolo dal procedimento di formazione della legge ordinaria previsto dagli art. 70 ss. Cost.

Secondo parte della dottrina, l’art 138 (norma sulla produzione relativa alle leggi costituzionali e alle leggi di revisione costituzionale) sarebbe a sua volta suscettibile di revisione, a condizione, tuttavia, che non venga eliminato il carattere rigido della Costituzione.

Il sistema descritto dall’articolo 138 ha lo scopo di garantire e proteggere il nostro ordinamento democratico.
Infatti, i membri dell’Assemblea costituente avevano vissuto l’esperienza del regime fascista ed avevano assistito allo svuotamento delle norme dello Statuto Albertino, poste a tutela delle libertà fondamentali dei cittadini e alla loro sostituzione con le leggi ordinarie autoritarie ed antidemocratiche. Il timore che si potesse ripetere una simile esperienza spinse i Costituenti ad adottare un diverso tipo di Costituzione, non più flessibili come lo Statuto Albertino, ma rigida. In tal modo si affermò la supremazia della Costituzione su tutte le altre leggi e si sancì la sua immodificabilità con le leggi ordinarie del Parlamento.
Tuttavia la consapevolezza che negli anni potevano rivelarsi necessari dei cambiamenti, ha indotto l’Assemblea Costituente a prevedere il complesso procedimento di revisione descritto dalla norma in esame.
Questo sistema è circondato da numerose garanzie, come le doppie votazione del Parlamento, la necessità della maggioranza assoluta, che richiede anche l’appoggio delle opposizioni, ed il referendum popolare.
Grazie a questi strumenti sono impediti colpi di mano da parte delle forze politiche di maggioranza al Governo, in grado di compromettere il nostro ordinamento democratico.

I limiti della riformabilità Costituzionale sono stabiliti dall’art.139 in cui si sancisce l’irriformabilità della forma Repubblicana.

Scritto da: Cristian Minerva

 

 

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