Art.4: Diritto al lavoro

Sequenza degli articoli:

  • INTRODUZIONE: I primi 12 articoli della Costituzione sono SovraOrdinati a tutto.
  1. Art.4 Cost: LA REPUBBLICA RICONOSCE A TUTTI I CITTADINI IL DIRITTO AL LAVORO E PROMUOVE LE CONDIZIONI CHE RENDANO EFFETTIVO QUESTO DIRITTO.

INTRODUZIONE: I primi 12 articoli della Costituzione sono SovraOrdinati a tutto.

I primi 12 articoli rappresentano i Principi Fondamentali della Costituzione.
Questi 12 articoli sono gerarchicamente SovraOrdinati a qualsiasi legge, norma, accordo/trattato sia nazionale che internazionale/estero.
Nello specifico:
I 12 articoli fondamentali fissano i paletti che delimitano i confini entro cui l’Italia può recepire o meno una norma, legge, accordo/trattato internazionale nel suo ordinamento.
Semplicemente:
Se la norma, legge, accordo/trattato internazionale è in contrasto o violazione di anche 1 solo dei 12 principi fondamentali, questi NON potranno essere recepiti/sottoscritti da alcun governante, ATTENZIONE: nemmeno se il governante in carica godesse di una maggioranza assoluta!
Per ulteriori approfondimenti vedi pag ControLimiti costituzionali.

 

 

Art.4 Cost: LA REPUBBLICA RICONOSCE A TUTTI I CITTADINI IL DIRITTO AL LAVORO E PROMUOVE LE CONDIZIONI CHE RENDANO EFFETTIVO QUESTO DIRITTO.

Art.4 Cost: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Il Diritto al lavoro nella Costituzione italiana NON è semplicemente sancito come avviene in tutte le altre Costituzioni degli altri Stati (es. USA, Francia, Germania, ecc) , ma è un diritto che è reso effettivo a tutti gli effetti, come spiega Luciano Barra Caracciolo (Pres. Consiglio di Stato):

LUCIANO BARRA CARACCIOLO (dal min 13:00) : “Nell’Articolo 4 della Costituzione italiana nella seconda parte del primo comma in cui viene sancito il diritto al lavoro, si dice che la Repubblica lo rende effettivo.
E come si ottiene questo?
Si pose la stessa domanda Calamandrei (come risulta dai Verbali della Costituente).
Calamandrei pose questa precisa domanda a Federico Caffè (che era membro della  Commissione Rapporti economici e sociali, presieduta da Gustavo Ghidini).
Qual’era lo strumento prescelto dai nostri legislatori costituenti per rendere effettivo in modo inequivocabile il diritto al lavoro?
Fu la Costituzione economica.
Ce lo dice Federico Caffè.
Caffè dice:
-Quello che significa sul piano economico lo trovate nei lavori della commissione per la Costituente
Quello che significa sul piano giuridico lo trovate nell’Art.3 Cost. comma 2 (cioè l’obbligo di attivazione).
L’obbligo di attivazione quindi deve aversi attraverso la Costituzione economica.
La Costituzione economica sono gli articoli che vanno dall’Art.35 all’Art.47, in cui si parte dalla tutela del lavoro in ogni sua forma, e si arriva alla tutela del risparmio.-
Detto questo, è evidente che tutta la costituzione economica, essendo un elemento inscindibile e indispensabile per attuare il diritto al lavoro che è il fondamento della sovranità popolare, è inderogabile.
Il diritto va reso effettivo perchè è sul piano del diritto pubblico, e NON è sul piano del diritto civile.” [Cit. L.B.Caracciolo]

Scritto da: Cristian Minerva

Fonti: Video Luciano Barra Caracciolo – Attuare la Costituzione

 

 

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