Principi fondamentali

Sequenza degli articoli:

  • 1) PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.
  • 2) I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA SONO SOVRAORDINATI A QUALSIASI NORMA/LEGGE NAZIONALE E INTERNAZIONALE: LO HA SENTENZIATO LA CORTE COST.

 

 

1) PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA:

VERIFICATE COI VOSTRI OCCHI LE INCOSTITUZIONALITA’ DELL’EURO (sottolineate)!

Art. 1

L’Italia è una Repubblica democratica (e non oligarchica [N.d.a.])fondata sul lavoro (e non sulla disoccupazione [N.d.a.]).

La sovranità appartiene al popolo (e non ad una BANCA CENTRALE privata, piuttosto che ai mercati finanziari dei capitali privati -vedi “Pillola 7”-[N.d.a.])che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (significa che i politici governanti, in quanto cittadini sottoposti alla cost, non hanno la facoltà di sottoscrivere trattati incostituzionali [N.d.a.]).

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (principio infranto dalle AUSTERITA’ inferte dall’Europa alla Repubblica Italiana, e dal Trattato di Lisbona [N.d.a.]).

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (principio infranto dalle AUSTERITA’ inferte dall’Europa alla Repubblica Italiana: se la “stabilità dei prezzi” , la “competitività” e le richieste del “libero mercato” si frappongono a questo diritto inalienabile, vanno rimosse [N.d.a.]).

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art.7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione (principio infranto dalle AUSTERITA’ imposte dell’Europa alla repubblica italiana – un esempio emblematico di tale violazione è rappresentato dalla mancata ricostruzione della città dell’Aquila post-sisma – [N.d.a.]).

Art. 10

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11

L’Italia ripudia la guerra (principio infranto dal Trattato di Lisbona [N.d.a.]) come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, IN CONDIZIONI DI PARITA’ (e non di IMPARITA’ [n.D.A.]) con gli altri Stati, alle LIMITAZIONI (e non CESSIONI TOTALI [N.d.a.]) di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni (principio infranto dal Trattato di Maastricht dal Trattato di Lisbona e dal Meccanismo Europeo di Stabilità – [N.d.a.]); promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

————–Fine dei principi…  Concludiamo con l’art 54:

Art.54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge 
(articolo violato da tutte le cariche istituzionali susseguitesi a partire dalla stipula del Trattato di Maastricht -1992 [N.d.a.]).

 

 

2) I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA SONO SOVRAORDINATI A QUALSIASI NORMA/LEGGE NAZIONALE E INTERNAZIONALE: LO HA SENTENZIATO LA CORTE COST.

LA SENTENZA N.86 DEL 2012 CORTE COST. E SENTENZA N.238 DEL 2014 CORTE COST. PONGONO VETO SULLA GERARCHIA NORMATIVA.

E’ luogo comune in ambito giuridico sentir dire che il diritto internazionale è sovraordinato al nostro ordinamento nazionale.
Ebbene:
Il diritto internazionale è sovraordinato al diritto nazionale, fatto salvo per i Principi fondamentali della nostra Costituzione.
Infatti:

***I primi 12 articoli sono SOVRAordinati e NON subordinati alle leggi internazionali.***

Ed è la stessa Corte Costituzionale a ribadirlo con insistenza:
Sentenza N.86 del 2012 Corte Cost. e Sentenza N.238 del 2014 Corte Cost.
Si chiama giurisprudenza dei ControLimiti costituzionali.
I controLimiti costituzionali fissano i paletti che delimitano l’ingresso del diritto internazionale nel nostro ordinamento.
Significa che i primi 12 articoli della nostra Cost. definiscono quale normativa, quale legge, quale accordo l’Italia può o NON può recepire.
ATTENZIONE: Tutti gli accordi, tutte le leggi, tutte le norme che violano i primi nostri 12 articoli, sono nulli in quanto anticostituzionali secondo la giurisprudenza dei ControLimiti.

Scritto da: Cristian Minerva

Fonti: Avv. Marco Mori, Paolo Maddalena (ex Corte Cost), Giuseppe Guarino (ex Corte Cost.), Gustavo Zagrebelski (ex Corte Cost), Luciano Barra Caracciolo (Corte Cost.), e molti altri…

 

 

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