Art.41: Limiti al privato

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  • Art. 41 Cost: IL PRIVATO PUO’ SVILUPPARSI, MA ENTRO I LIMITI DELL’INTERESSE COLLETTIVO.

 

 

Art. 41 Cost: IL PRIVATO PUO’ SVILUPPARSI, MA ENTRO I LIMITI DELL’INTERESSE COLLETTIVO.

SE IL POTERE PRIVATO RAGGIUNGE O SORPASSA QUELLO PUBBLICO, ACCADE CHE I SINGOLI RIESCONO A SOGGIOGARE LA COLLETTIVITA’.

Art.41: L’iniziativa economica privata è libera [2082 ss. c.c.].

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana [2087 c.c.].

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Il senso dell’art 41 è facilmente intuibile, ed è quello che il modello liberista sta fortemente contrastando in quanto un articolo come il 41 impedisce di fatto ai potentati economici privati di potersi espandere nella misura in cui accade attualmente.

GUSTAVO GHIDINI (padre costituente): “Se si lascia libero sfogo alla legge della libera concorrenza e alla libera iniziativa animata solo dal fine del profitto personale, l’eccesivo potere privato finisce per travolgere gli interessi materiali, morali e politici della collettività, scatenando quelle conflagrazioni che ci hanno portato alle guerre e alla miseria attuale.”

 

 

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Cristian Minerva