Art.50 TUE: Uscita dall’Euro

Sequenza degli articoli:

  • INTRODUZIONE: L’unico exit possibile è solo quello in tempi rapidi.
  1. Art.50 TUE: IL “TRATTATO DELL’UNIONE EUROPEA” CONTEMPLA L’USCITA DAL SISTEMA EURO-MONETARIO.

 

 

INTRODUZIONE: L’unico exit possibile è solo quello in tempi rapidi.

Ci sono diversi modi giuridici per uscire dall’Euro/UE.
Quello che conta di più è il tempo.
Sostanzialmente si distinguono 2 situazioni:

  1. – TEMPO LUNGO: Nella modalità che prevede una negoziazione lunga, la procedura risulta tecnicamente improponibile per via del fatto che i mercati finanziari attaccherebbero l’economia fino a farla abdicare.
  2. – TEMPO CORTO: Nella modalità che prevede un exit in tempi rapidi, la procedura è possibile, a patto però che venga effettuata da una governance altamente competente, cosa che presuppone che a sua volta una sufficiente fetta di popolo elettore abbia raggiunto una adeguata consapevolezza in materia.

– Tra i modi lunghi vi è la procedura prevista dall’”Art 50TUE“: Questa procedura è quella indicata per gli Stati-membri che NON adottano l’Euro come ad es. il Regno Unito.
– Tra i modi brevi ci sono le clausole previste della “Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati“: Questa procedura è quella indicata per gli Stati-membri che adottano l’Euro come ad es. l’Italia. (Fonte: Luciano Barra Caraccilo)

 

 

Art.50 TUE: IL “TRATTATO DELL’UNIONE EUROPEA” CONTEMPLA L’USCITA DAL SISTEMA EURO-MONETARIO.

SI TRATTA DEL TIPO DI EXIT CHE VA BENE PER I PAESI-MEMBRI CHE NON ADOTTANO L’EURO.

Articolo 50 TUE:
1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione.
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti
formulati dal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del
recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. L’accordo è negoziato conformemente
all’articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Esso è concluso a nome dell’Unione
dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.
3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di
recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo,
d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che
recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. Per
maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea.
5. Se lo Stato che ha receduto dall’Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di
cui all’articolo 49.

 

Fonti: “USCITA DALL’EURO E DALL’UNIONE EUROPEA: UN PROBLEMA GIURIDICO?“.

 

 

Nota Bene: Tutti gli articoli presenti all’interno del sito “CRISTIAN MINERVA”, sono stati elaborati sulla base di pubbliche informazioni comunemente reperibili sul web (e dunque considerate di pubblico dominio), e sono stati scritti avvalendosi di tutte le fonti a loro volta citate. 

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Cristian Minerva

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