Lex monetae: Convertibilità debito

Sequenza degli articoli:

  • 1) COSA E’ LA LEX MONETAE, E COSA IMPLICA.
  • 2) ELENCO DEGLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLAMENTANO LA LEX MONETAE (CIOE’ LA CONVERTIBILITA’ DEL DEBITO).

 

 

1) COSA E’ LA LEX MONETAE, E COSA IMPLICA.

LA LEX MONETAE E’ IL POTERE DA PARTE DELLO STATO DI POTER DECIDERE ARBITRARIAMENTE SUL PROPRIO DEBITO (in caso di ITALEXIT).

Quando si parla di ITALEXIT, è indispensabile conoscere il principio della LEX MONETAE.
Cosa è la LEX MONETAE?
Wikipedia la definisce così:

WIKIPEDIA: “Lex monetae è un’espressione latina con la quale si indica il potere di uno stato sovrano di scegliere quale valuta adottare, e di determinarne in base alle proprie leggi il valore,[1][2] cioè il tasso di conversione tra la precedente e la successiva moneta avente corso legale.”

Quindi in sostanza significa che:
Fino a che lo Stato italiano ha i suoi Titoli di debito sottoposti al principio della LEX MONETAE, cioè sottoposti alla giurisdizione italiana, vuol dire che lo Stato italiano conserva il diritto di decisione, a prescindere da chi possiede i titoli di debito.
Cosa significa?
Semplice. Se domani ci fosse l’ITALEXIT, il nostro debito pubblico resterebbe sotto giurisdizione italiana.
Cosa vuol dire?
Semplice. Se l’investitore rivuole i suoi soldi (capitale + interessi) dovrà accettare in pagamento la nuova moneta nazionale, senza alcun rischio di default da parte dello Stato italiano (articoli 1277, 1278 e 1281, comma I, del codice civile).

Per tutti quelli che ancora oggi sono soventi ripetere: “Ma l’ITALEXIT sarà svantaggiosa poichè NON saremo più in grado di ripagare il debito in Euro con le lirette svalutate…”L’economista Alberto Bagnai risponde a questi terroristi del debito nel seguente modo:

ALBERTO BAGNAI: Io so benissimo che chiunque incontri in giro ti terrorizza dicendoti che dovrai pagare il mutuo in euro con le tue nuove lire svalutate.
Questa è una colossale scemenza.
Tutte le proposte operative di uscita dall’euro, da quelle di “sinistra”, a quelle di “destra”, a quelle per addetti ai lavori, chiariscono molto bene il punto.
Ai rapporti di debito/credito regolati dal diritto nazionale, lo Stato che uscirà applicherà il principio della Lex Monetae, in base al quale uno Stato sovrano sceglie liberamente quale valuta usare.
Ne consegue che i contratti regolati dal diritto nazionale possono essere semplicemente riconvertiti nella nuova unità di conto, senza che alcuna delle parti contraenti possa eccepire questa conversione come motivo di recesso dalle obbligazioni contrattuali (né avrebbe particolare interesse a farlo, con buona pace degli strampalati blogger che temono il complotto delle banche cattive).
E questo vale per i depositi bancari, e per i mutui, ecc.
Le conseguenze pratiche di questo principio sono disciplinate dagli art. 1277 e seguenti del Codice Civile.”

*NOTE:

  1. ^ Eurozone, Eurocoins. URL consultato il 20 maggio 2012.
  2. ^ (EN) Bryan A. Garner, A Dictionary of Modern Legal Usage, Oxford University Press, 2001, p. 526, ISBN 9780195142365. URL consultato il 2 luglio 2015.

Scritto da: Cristian Minerva

Fonti: Codice Civile.  Wikipedia, voce Lex monetae.  Art  su Scenari economici intitolato Eurobond e Lex Monetae. Perchè Lega e Forza Italia hanno fatto bene a votare contro al Parlamento europeo (di Giuseppe PALMA).  Articolo  La lex monetae. Come uscire dall’Euro senza farsi alcun male (di GIUSEPPE PALMA).   Art su Goofynomics intitolato LEX MONETAE.

 

 

2) ELENCO DEGLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLAMENTANO LA LEX MONETAE (CIOE’ LA CONVERTIBILITA’ DEL DEBITO).

IL PRINCIPIO DI LEX MONETAE E’ NORMATO NEGLI ARTICOLI 1277, 1278 e 1281 (comma I), del CODICE CIVILE.

Le conseguenze pratiche del principio della LEX MONETAE, sono disciplinate dagli art. 1277, 1278 e 1281 (comma I), del Codice Civile

Art.1277 C.C: Debito di somma di danaro.
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.

L’art. 1277 si applicherebbe laddove l’Eurozona esplodesse.
In quel caso l’euro non ci sarebbe più, non avrebbe più corso legale da nessuna parte al tempo del pagamento, e i pagamenti andrebbero fatti in moneta legale (nuova lira) ragguagliata per valore all’euro, e il rapporto di cambio sarebbe quello del changeover, cioè uno a uno (NB: riferito al changeover “in uscita”, e non certo a quello “in entrata”, cioè il famoso 1936,27).
ATTENZIONE: Si ribadisce con assidua insistenza, per quelli che ancora NON lo avessero capito, che NON varrebbe più in alcun modo il cambio 1936,27, utilizzato per l’ingresso al Sistema EuroMonetario.

Art.1278 C.C: Debito di somma di monete non aventi corso legale.
Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.

L’art. 1278 si applicherebbe laddove l’EuroZona non esplodesse, per cui l’euro continuerebbe ad avere corso legale, ma non nello Stato italiano.
In questo caso il debitore potrebbe pagare in euro, ma ha facoltà di pagare in moneta legale (nuova lira) al cambio corrente alla scadenza.

– “Ecco!”   Interviene il luogocomunista terrorista
– “Vedi! Il povero consumatore sarà schiacciato dalle rate del mutuo, perché dovrà pagarle in euro, o. ciò che è lo stesso, in nuove lire svalutate”.

NON è così, come specificato nell’articolo del C.C. successivo (art: 1281).
Infatti proseguendo nella lettura si ottiene che:
Questa disposizioni si applicano a meno che non intervengano leggi speciali, previste dall’art. 1281, e lo Stato ovviamente dovrà, nel decreto di uscita, prevedere una deroga all’art. 1278 stabilendo che i rapporti di debito e di credito in euro disciplinati dal Codice Civile saranno regolati in nuove lire al cambio previsto alla data del changeover (cioè uno a uno), e non a quella della scadenza del pagamento (che incorporerebbe la svalutazione).

Art.1281 C.C: Leggi speciali.
Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i princìpi derivanti da leggi speciali.
Sono salve le disposizioni particolari concernenti pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.

Quindi, l’art. 1281 è quello che precisa che in caso di ITALEXIT, con l’Euro che continuerebbe ad esistere, lo Stato può emanare delle leggi che gli consentirebbero di conservare il diritto della LEX MONETAE sul suo debito.

Scritto da: Cristian Minerva

Fonti: Codice Civile.  Articolo su Goofynomics LEX MONETAE.

 

 

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